Articolo 1
Costituzione – Denominazione – Sede

È costituita una Fondazione con le caratteristiche di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus), sotto la denominazione Chiesi Foundation Onlus, corrente in Parma, alla via Giacomo Chiesi, n. 8, c.a.p. 43122.

La Fondazione utilizza la locuzione Organizzazione non lucrativa di utilità sociale o l’acronimo Onlus in qualsivoglia segno distintivo o di comunicazione al pubblico.

È ammessa la costituzione, se del caso all’estero, di sedi secondarie, di distaccamenti operativi e di altri presidi logistici.

Articolo 2
Valori – Scopi – Attività

La Fondazione afferma e riconosce che i suoi valori ispiratori sono costituiti dalla centralità dell’essere umano, dal rispetto dei principi etici di universale accettazione, dal senso di responsabilità verso l’ambiente e la società, dalla diffusione del sapere e dalla lotta contro le sofferenze.

La Fondazione non persegue fine o fini di lucro, neppure di tipo indiretto.

La Fondazione opera nel rispetto delle leggi tutte e dell’interesse collettivo, senza mai distinguere in ragione del sesso, dell’età, della lingua, della cultura e dell’orientamento politico-religioso.

La Fondazione si propone di effettuare, finanziare o comunque sponsorizzare attività di ricerca medico-scientifica di particolare rilievo umano, per lo più incentrate sulla prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie croniche o rare. Tra le malattie croniche o rare, la Fondazione pone speciale attenzione a quelle respiratorie e neonatologiche.

La Fondazione si propone altresì, nel solco dei valori ispiratori suoi propri, di perseguire degli scopi solidaristici, intervenendo nei processi educazionali delle persone disagiate e favorendo la conoscenza delle terapie riabilitative dei neonati prematuri.

La Fondazione svolge tutte le attività ritenute utili, appropriate e coerenti rispetto alla missione che si prefigge. Essa, a titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività, potrà:

-           Predisporre o concorrere alla predisposizione, come pure allo sviluppo ed alla finalizzazione, di progetti di ricerca medico-scientifica di tipo innovativo;

-           Costituire laboratori, centri di ricerca medico-scientifica ed altre strutture operative, anche di intesa ed in concorso con altri Enti, diretti all’attuazione dei progetti che siano stati meritevoli di sviluppo;

-           Sostenere l’attività dei medici e dei ricercatori, anche stranieri, che si propongano di coltivare le tematiche istituzionali della Fondazione;

-           Collaborare con Enti privati e pubblici, Comitati, Movimenti, Università, Agenzie ed altre istituzioni, anche internazionali, operanti nei comparti della salute, della cultura medico-scientifica, dell’assistenza socio-sanitaria, dell’educazione e del sostegno ai malati bisognosi, fornendo loro il necessario supporto tecnico-scientifico e materiale;

-           Realizzare corsi, convegni, congressi, simposi, ecc. a carattere nazionale ed internazionale in vista della promozione e del supporto della ricerca medico-scientifica avente ad oggetto le patologie e le terapie sopra indicate, sia della formazione di operatori socio-sanitari e socio-culturali;

-           Creare o sostenere commissioni di studio, anche internazionali, che si propongono di condividere ed approfondire le tematiche istituzionali della Fondazione;

-           Promuovere e contribuire alla raccolta ed alla elaborazione dei dati epidemiologici, anche raccordandosi alle Autorità Sanitarie competenti;

-           Favorire la formazione e l’elevazione professionali del personale sanitario e socio-assistenziale a contatto con le persone che soffrono e con i minori;

-           Promuovere campagne e momenti di sensibilizzazione, eventualmente volti alla raccolta di fondi da destinare al solo ed esclusivo svolgimento delle finalità istituzionali;

-           Costituire, partecipare o sovvenzionare qualsiasi associazione, fondazione o istituzione di natura caritatevole avente i suoi stessi scopi;

-           Redigere, stampare e pubblicare documenti, libri, manifesti, ecc., anche in forma di supporti informatici o audiovisivi, intesi ad informare il pubblico della sua attività o dell’evoluzione delle ricerche medico-scientifiche nei settori istituzionalmente rilevanti;

-           Diffondere la conoscenza nei comparti medico-scientifici e socio-assistenziali, in maniera del tutto gratuita, per il tramite del world wide web, soddisfacendo i bisogni delle persone disagiate e favorendo il dialogo ed il confronto tra gli stessi operatori;

-           Erogare borse di studio o altri sussidi a coloro che meritevolmente si impegnano nella promozione o nello svolgimento delle attività che caratterizzano e contraddistinguono la Fondazione.

Le attività della Fondazione sono in ogni caso coerenti a quelle di cui al d.lgs. 4 dicembre 1997, n.460.

La Fondazione è consapevole di quali siano gli ambiti e le modalità di svolgimento dell’attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale, per come definiti dal d.P.R. 20 marzo 2003, n.135.

La Fondazione non svolge attività diverse da quelle che, direttamente o indirettamente, sono strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali sue proprie.

Articolo 3
Fondatore e Sostenitori (anche Onorari)

La costituzione della Fondazione si deve alla società fondatrice Chiesi Farmaceutici S.p.A., codice fiscale e partita iva 01513360345, iscritta al registro delle imprese di Parma al numero 15739, corrente in Parma, via Palermo, n. 26/A, c.a.p. 43122.

Alle iniziative della Fondazione possono partecipare, conseguendone il relativo titolo, anche i Sostenitori Onorari.

Appartengono alla categoria dei Sostenitori Onorari le persone fisiche o giuridiche, se del caso pure pubbliche, che, dopo aver approvato e condiviso gli scopi istituzionali della Fondazione, ne sostengano l’attività con erogazioni in denaro o in natura di ammontare non inferiore, nel corso di un anno solare, ad euro 15.000,00 (quindicimila).

Le persone fisiche o giuridiche, se del caso pure pubbliche, che supportano le attività della Fondazione con erogazioni in denaro di ammontare non inferiore, nel corso di un anno solare, ad euro 50,00 (cinquanta) conseguono il titolo di Sostenitori.

Articolo 4
Patrimonio e proventi

Il patrimonio della Fondazione è anzitutto costituito dal Fondo di dotazione messo a disposizione dal suo Fondatore.

Il patrimonio della Fondazione è altresì costituito:

-           Dalle successive erogazioni, in denaro o in natura, del Fondatore;

-           Dalle erogazioni, in denaro o in natura, dei Sostenitori;

-           Dai contributi e dalle elargizioni, anche in natura, eventualmente provenienti da Enti ed Istituzioni pubbliche o private;

-           Da donazioni, lasciti ed altre liberalità provenienti da persone fisiche o giuridiche;

-           Dai fondi raccolti dalla Fondazione mercè l’effettuazione di campagne e momenti di sensibilizzazione;

-           Dagli avanzi di gestione;

-           Dai proventi dei beni mobili ed immobili di cui la Fondazione sia proprietaria o utilizzatrice.

Il patrimonio tutto, inclusi i beni acquisiti ed i servizi disponibili, è al servizio degli scopi istituzionali della Fondazione e non può essere impiegato per finalità che non siano coerenti o strumentali rispetto al perseguimento degli scopi medesimi.

È fatto espresso divieto di ripartire, assegnare o distribuire il patrimonio o i proventi della gestione, anche in maniera indiretta, a favore del Fondatore o dei Sostenitori.

Articolo 5
Gli Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

-           Il Consiglio di Gestione

-           Il Presidente

-           Il Comitato Scientifico

-           Il Collegio dei Revisori

-           Il Coordinatore

Articolo 6
Il Consiglio d Gestione

Il Consiglio di Gestione è composto da un numero di Consiglieri non inferiore a sei e non superiore a nove ed amministra la Fondazione.

I componenti del Consiglio di Gestione permangono in carica per tre periodi di gestione.

I componenti del Consiglio di Gestione sono così designati:

-           Un Consigliere viene scelto dal Comitato Scientifico, all’inizio del primo periodo di gestione;

-           Un Consigliere viene scelto dallo stesso Consiglio di Gestione, prima della scadenza del terzo periodo di gestione;

-           Gli altri Consiglieri vengono scelti dal Fondatore.

Il componente del Consiglio di Gestione che non fosse più in grado di partecipare alle riunioni consiliari, anche in esito alle sue dimissioni, verrà sostituito da altro componente, scelto per cooptazione dal Consiglio medesimo. Se il Consigliere da sostituire era stato scelto dal Comitato Scientifico, il Consiglio sceglie tra i componenti del Comitato predetto.

Il Consiglio di Gestione decade con il venir meno della maggioranza dei suoi Consiglieri.

Il Consiglio di Gestione si riunisce, su iniziativa del Presidente e presso la sede della Fondazione, almeno tre volte l’anno.

Il Consiglio si riunisce altresì su richiesta motivata, indirizzata al Presidente, di almeno quattro Consiglieri ovvero di un Consigliere e del Coordinatore.

La convocazione del Consiglio di Gestione promana dal Presidente, che la effettua a mezzo lettera raccomandata o con qualsiasi altro strumento da cui consti il ricevimento della notizia, almeno otto giorni prima della data prevista per la seduta.

Il Consiglio può essere convocato anche in altro luogo, diverso dalla sede.

È ammessa la convocazione urgente, da effettuare tramite telegramma fino a tre giorno prima della data prevista per la seduta.

Il Consiglio di Gestione è validamente costituito con la presenza di quattro Consiglieri.

È ammessa la partecipazione in videoconferenza o in remoto.

Il Consiglio di Gestione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti.

In caso di parità, il voto del Presidente ha valore doppio.

Il Consiglio di Gestione è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Esso provvede al compimento di tutti gli atti necessari o utili all’efficienza ed allo sviluppo delle attività fondazionali.

È compito del Consiglio di Gestione, in particolare:

-           Nominare i membri del Comitato Scientifico e del Collegio dei Revisori;

-           Nominare il Coordinatore della Fondazione, attribuendogli le deleghe operative;

-           Approvare il rendiconto della gestione, preventivo e consuntivo (quest’ultimo entro il 30 giugno dell’anno solare successivo a quello di riferimento);

-           Nominare uno o più procuratori;

-           Approvare il piano delle attività fondazionali, sentito, per gli aspetti tecnico-scientifici di sua competenza, il Comitato Scientifico;

-           Costituire sedi secondarie, distaccamenti operativi o altri presidi logistici;

-           Disporre del più conveniente impiego del patrimonio, accettando le erogazioni, i contributi, le elargizioni, le donazioni, i lasciti e le altre liberalità indirizzati alla Fondazione;

-           Assumere e licenziare il personale con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato;

-           Conferire incarichi di consulenza, collaborazione o patrocinio;

-           Modificare lo Statuto della Fondazione,, nonché provvedere al suo scioglimento, con il voto favorevole di almeno cinque Consiglieri.

Il Consiglio di Gestione può definire Regolamenti o Protocolli comportamentali, eventualmente individuando dei Comitati Tecnici o Gruppi di lavoro.

L’attività dei Consiglieri facenti parte del Consiglio di Gestione viene svolta, in ragione delle finalità istituzionali perseguite dalla Fondazione, in maniera assolutamente gratuita.

È ammessa la rimborsabilità delle spese di trasferta, adeguatamente documentate.

In casi eccezionali e specifici, che il Consiglio stesso è tenuto a riconoscere come tali dopo aver acquisito il parere del Collegio dei Revisori, può essere accordato il rimborso delle mere spese sostenute daiConsiglieri.

Alle riunioni del Consiglio di Gestione può partecipare, con funzioni meramente ausiliare e di supporto, quali la verbalizzazione, un Segretario.

Articolo 7
Il Presidente

Il Presidente del Consiglio di Gestione, come pure il Vice Presidente, sono eletti tra i Consiglieri del Consiglio medesimo.

Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione.

Il Presidente convoca e dirige le adunanze del Consiglio di Gestione, curando l’applicazione delle delibere da quest’ultimo assunte.

Il Presidente in casi eccezionali e specifici, può adottare i provvedimenti che ritiene urgenti ed indifferibili, salva la loro ratifica nel corso della prima seduta utile.

In caso di assenza, come pure di impedimento, le funzioni del Presidente sono assunte e svolte dal Vice Presidente.

Articolo 8
Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è l’organo di riferimento tecnico-culturale della Fondazione, chiamato a formulare le migliori e più appropriate proposte scientifiche per il conseguimento dei fini istituzionali.

Il Comitato Scientifico agisce in maniera autonoma e responsabile, tenendo conto della missione non lucrativa e caritatevole della Fondazione.

Il Comitato Scientifico è composto da tre membri, scelti dal Fondatore in ragione del loro prestigio, della loro riconosciuta professionalità tecnica e della loro comprovata esperienza.

Il Comitato Scientifico interloquisce e collabora con il Consiglio di Gestione e con il Coordinatore della Fondazione, rendendo pareri ed opinioni e prestando ogni forma di supporto tecnico all’attività di questi.

Il Comitato Scientifico suggerisce e motiva la composizione delle singole Commissioni di Studio che effettueranno ricerche ed attività scientifiche.

Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza e si riunisce almeno due volte l’anno.

Il Presidente del Comitato Scientifico viene individuato di comune accordo tra i membri che lo compongono.

In ipotesi di disaccordo, il Presidente è nominato dal Consiglio di Gestione.

Il Presidente del Comitato Scientifico, ferme restando le specifiche regole disposte da un regolamento predisposto ed approvato dal Consiglio di Gestione, dispone dei più ampi poteri organizzativi ed amministrativi concernenti la funzionalità dell’Organo.

L’attività dei membri facenti parte del Comitato Scientifico viene svolta, in ragione delle finalità istituzionali perseguite dalla Fondazione, in maniera assolutamente gratuita.

È ammessa la rimborsabilità delle spese di trasferta, adeguatamente documentate.

In casi eccezionali e specifici, che il Consiglio stesso è tenuto a riconoscere come tali dopo aver acquisito il parere del Collegio dei Revisori, può essere accordato il rimborso delle mere spese sostenute dai membri.

Articolo 9
Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri, nominati dal Consiglio di Gestione.

Il Collegio resta in carica per tre periodi di gestione.

Il Collegio vigila sulla gestione contabile ed amministrativa della Fondazione e predispone, entro i quindici giorni precedenti la seduta di approvazione del Rendiconto di gestione, una relazione sul rendiconto medesimo.

La relazione è allegata al rendiconto.

L’attività dei membri facenti parte del Collegio dei Revisori viene svolta, in ragione delle finalità istituzionali perseguite dalla Fondazione, in maniera assolutamente gratuita.

È ammessa la rimborsabilità delle spese di trasferta, adeguatamente documentate.

In casi eccezionali e specifici, che il Consiglio stesso è tenuto a riconoscere come tali con votazione unanime, può essere accordato il rimborso delle mere spese sostenute dai membri.

Articolo 10
Il Coordinatore

Il Coordinatore della Fondazione sovrintende all’attività della stessa, provvedendo alla sua condizione ordinaria ed attuando le linee-guida fissate dal presente statuto e dalle decisioni del Consiglio di Gestione.

Il Coordinatore viene scelto dal Consiglio di Gestione tra i propri Consiglieri e permane in carica per tre periodi di gestione.

Il Coordinatore sensibilizza il Consiglio di Gestione, suggerendo, anche sulla scorta dell’esperienza operativa da questi maturata, una o più specifiche tipologie di intervento.

Il Coordinatore supporta il Presidente e collabora con questi:

  1. nella predisposizione, nel monitoraggio e nella consuntivazione tecnico-economica dei programmi di attività;
  2. nell’attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Gestione;
  3. nella predisposizione dei rendiconti di gestione;
  4. nella formulazione delle proposte, se del caso soggette alla deliberazione del Consiglio di Gestione, aventi ad oggetto l’assunzione del personale ed il conferimento di incarichi professionali;
  5. nella gestione degli approvvigionamenti operativi;
  6. nella gestione dei rapporti con i Sostenitori Onorari.

 

L’attività del Coordinatore viene resa, in ragione delle finalità istituzionali perseguite dalla Fondazione, in maniera assolutamente gratuita.

Al Coordinatore compete il rimborso delle mere spese sostenute per lo svolgimento delle sue attività.

Articolo 11
Periodo di gestione

Il periodo di gestione coincide con ciascun anno solare.

Articolo 12
Contabilità e Rendiconto di Gestione

La contabilità della Fondazione è tenuta in maniera ordinata e deve fedelmente riflettere i fatti di gestione.

Si applica la normativa vigente, ed in specie l’art.20-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n.600 .

Il Rendiconto di Gestione è annuale.

Articolo 13
Raccolta delle delibere

Le delibere del Consiglio di Gestione sono raccolte, al pari di quelle del Comitato Scientifico e del Collegio dei Revisori, in ordine cronologico e con carattere di sistematicità.

Articolo 14
Vigilanza

La Fondazione è soggetta alla vigilanza delle competenti Autorità.

Articolo 15
Estinzione e liquidazione

La Fondazione si estingue, con il voto favorevole di almeno cinque Consiglieri del Consiglio di Gestione, se il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto al raggiungimento degli scopi istituzionali o se tali scopi sono impossibili ovvero di scarsa utlità.

Il Consiglio di Gestione individua uno o più liquidatori per l’esecuzione delle relative operazioni.

Articolo 16
Devoluzione del Patrimonio

Il patrimonio tutto della Fondazione, per il caso della sua estinzione, è devoluto ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a finalità di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della l. 23 dicembre 1996, n. 662 .

Articolo 17
Fusione con altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale

La Fondazione potrà eventualmente fondersi, nel rispetto delle procedure di legge, con altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale perseguenti i medesimi fini ed ispirate dai medesimi valori.

È richiesto il voto favorevole di almeno cinque Consiglieri del Consiglio di Gestione.

Articolo 18
Rinvio alla Legge

Per tutto quanto non previsto in via diretta o indiretta dal presente Statuto, valgono e si applicano le disposizioni di legge nel tempo vigenti, a partire da quelle portate dal codice civile e dal d.lgs 4 dicembre 1997, n.460 .